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martedì 22 marzo 2016

La società può determinare ciò che è giusto e sbagliato?


Recentemente, una persona con cui mi scrivo ha affermato che gli scettici sono liberi di sostenere che la morale oggettiva deriva dalla società in cui viviamo. Secondo questa visione, ha affermato, i principi morali esistono al di là dell’individuo e dunque sono oggettivi.

Questa persona è in buona compagnia con Richard Dawkins. Alla domanda “come possiamo decidere ciò che è giusto e sbagliato?” il professor Dawkins risponde che “c’è un consenso riguardo ciò che di fatto consideriamo giusto e sbagliato: un consenso che prevale in maniera sorprendentemente ampia” (L’illusione di Dio, 298).

Ma una tale morale non è oggettiva nel verso senso del termine, perché i principi morali sono relativi all’accettazione culturale. Come dice il filosofo americano Louis Poajman: “Non ci sono principi morali oggettivi, ma piuttosto tutti i principi morali validi vengono giustificati in virtù della loro accettazione culturale” (Ethics: Discovering Right and Wrong, 23).

Francis Beckwith e Gregory Koukl, nel loro libro Relativism: Feet Firmly Planted in Mid-Air (Relativismo: piedi fermamente piantati a mezz’aria), chiamano questa visione “Society Says Relativism” (il relativismo di ciò che dice la società, relativismo sociale).

Questo metodo di determinazione della morale è ragionevole? Possiamo fondare la morale su quello che la società dice? Beckwith e Koukl mostrano cinque ragioni per cui la risposta a questa domanda è no.

1.    Impossibile criticare i costumi di un’altra società
Se è la società a determinare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, allora sarebbe impossibile criticare le norme di un’altra società, per quanto possano essere strane. Non potrebbe esserci nessuno standard morale, al di fuori delle leggi della società, con cui confrontare i costumi di una società. Di conseguenza, non sarebbe possibile fare alcun giudizio su quella società. Secondo questa visione, non potremmo giudicare errati i comportamenti della Germania nazista. Ma questo è assurdo. Dobbiamo essere in grado di giudicare alcuni comportamenti sociali come sbagliati. Dunque, la società non può essere l’arbitro finale di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

2.    È impossibile avere una legge morale
Se il relativismo sociale fosse vero, allora le discussioni su leggi immorali non avrebbero alcun senso. Sotto una tale visione, la società è la misura della moralità, e dunque ogni legge è morale semplicemente perché è legge. Dal momento che non c’è misura di moralità al di fuori della società, non c’è alcun modo per giudicare le sue leggi come morali o immorali. Ma sappiamo che le società hanno istituito leggi immorali. È sufficiente ricordare le leggi di segregazione razziale degli Stati Uniti. Dunque, dobbiamo concludere che esiste una norma al di fuori della società che determina ciò che è giusto e sbagliato.

3.    I riformatori morali sarebbero criminali
Se fosse vero che la società è la misura della morale, allora chiunque provi a modificare le leggi della società sarebbe ritenuto immorale. Come potrebbe un riformatore sociale essere morale se lui o lei agisce contro la visione morale della società? La riposta è che non può! Secondo questa visione, Martin Luther King Jr. dovrebbe essere considerato un criminale, dal momento che ha combattuto contro ciò che la società considerava norma morale. Ma nessuna persona ragionevole giungerebbe a quella conclusione. Dunque, uno standard morale al di fuori della società deve esistere.

4.    Il concetto di progresso morale di una società è incoerente
Se giusto e sbagliato sono determinati da ciò che dice la società, allora è impossibile che la società progredisca nella sfera morale. Per ottenere un progresso morale, una società deve prima aver sbagliato e poi cambiare in meglio. Ma nel relativismo sociale, una società non può mai sbagliare, dal momento che è essa stessa la misura della morale. Qualunque cosa dica, è morale. Dunque, il progresso morale sociale è impossibile. Ma sappiamo che il progresso morale sociale è possibile. Tutti comprendono che la nostra società ha ottenuto un progresso morale eliminando le leggi di segregazione razziale. Dunque, deve esistere un qualche standard di morale al di fuori della società.

5.    Riduce la morale alla legge del più forte
Se la morale è determinata dalla società, allora si riduce alla legge del più forte. Considera il fatto che le leggi sono fatte da coloro che hanno più potere – che sia il potere del governo o della maggioranza. Quindi, se il relativismo sociale è vero, allora quelli col potere maggiore determineranno sempre la moralità degli atti. Ma questa è la stessa mentalità delle forme tiranniche di governo che ogni persona razionale rifiuta. Dunque, deve esistere uno standard morale che esista al di fuori dei più potenti governi e società umane.

Quindi, su che fondare questo standard? Una opzione potrebbe essere sui giudizi dell’individuo; ma questa ipotesi è soggetta a molte delle stesse critiche qui menzionate, più diverse altre – critiche che saranno conservate per un’altra discussione. Senza entrare troppo nel dettaglio, la norma morale deve fondarsi in ciò che è comune ad ogni essere umano: ovvero, la natura umana.

Quando ragioniamo su quale sia il comportamento umano appropriato, dobbiamo chiederci “cos’è bene per l’uomo?”. La risposta a quella domanda si trova nella natura umana. La natura umana è intrinsecamente diretta verso certi fini o obiettivi e il raggiungimento di quegli obiettivi è ciò che costituisce la felicità dell’uomo (tali fini sono, ad esempio, l’autoconservazione, la conoscenza della verità, la propagazione ed educazione della specie, l’esistenza sociale…). Dunque, un comportamento umano corretto – che è buono per l’uomo in quanto tale – è un comportamento che aiuta la natura umana a raggiungere quei fini.

È questo lo standard della natura umana dalla quale bisogna derivare la morale, affinché sia razionale e veramente oggettiva.

Certamente, affinché una legge di questo tipo sia obbligatoria, deve esistere un essere trascendente da cui la natura umana derivi la sua dignità, cioè Dio. Ma questa è un’altra storia!

di Karlo Broussard
da www.catholic.com 

giovedì 24 settembre 2015

L’educazione: ottimo veicolo di indottrinamento sociale


di Elena Marchese

 

La realtà giuridica del nostro paese è sempre più frammentata, parcellizzata. Proprio a causa di questo problema non è sempre facile capire la portata sostanziale di un dettato normativo, cioè i suoi effetti nella nostra vita.

Prendiamo in esame l’art. 1 comma 16  della L. 13.07.2015 n°107 c.d. Legge della “Buona Scuola”. Il presente articolo recita: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5bis, comma 1, primo periodo, del predetto decretolegge n. 93 del 2013”.

Ci sono vari livelli di interpretazione di un testo normativo, sarebbe utile cercare di utilizzarne sempre almeno tre nel momento in cui ci poniamo di fronte ad uno di essi: il primo livello di analisi dovrebbe essere quello letterale (con cui si cerca di capire il testo normativo basandosi sulle parole usate nel testo), uno sistematico (con cui si interpreta il testo ponendolo in relazione con altri testi normativi) ed uno teleologico (che cioè si interroga sul fine che il legislatore vuole raggiungere con un certo dettato normativo).

Cominciando dal primo piano di analisi ci  accorgiamo che questo testo, utilizzando parole molto generiche, afferma che lo Stato nei piani scolastici assicura: “l’attuazione dei principi di pari opportunità” tramite “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”.

Ci sono due considerazioni da fare: 1) la vaghezza delle parole utilizzate non ci rendono capaci di capire in che modo pratico “i principi, l’educazione e la prevenzione in cosa consistono e 2) in che modo verranno concretamente attuati nel nostro sistema educativo.  Proseguendo nella lettura ci accorgiamo che il testo dichiara apertamente che i principi, l’educazione e la prevenzioneche verranno attuati nelle classi non sono il fine ultimo della norma ma bensì che essi sono semplicemente un mezzo per realizzare fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

E qui qualche considerazione spontanea:

  • Perché un tenore letterario così vago? Non si capisce infatti in che modo si realizzerebbe l’attuazione di questi “principi”.
  • Perché l’attuazione dei principi di pari opportunità o di non discriminazione non è il fine ma semplicemente il mezzo per l’informazione e la sensibilizzazione delle persone su qualcos’altro di misterioso a cui si rinvia solamente per relationem?

Per fare chiarezza vogliamo utilizzare allora l’altro piano interpretativo, quello sistematico. Daremo nelle conclusioni l’interpretazione teleologica. Passiamo ora a vedere i testi che il comma 16 cita e generalmente, come il legislatore parla di mezzi contro la discriminazione.
Come abbiamo visto il comma 16 rinvia per la definizione delle tematiche e delle modalità di attuazione dei “principi” che nomina, l’art. 5 comma 2 del Decreto Legge 14.08.2013 n°93 convertito con L. n°119 del 15.10.2013. Tolte le parti che non riguardano la scuola, si legge:
Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere: 1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, (…), elabora (…) un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, di seguito denominato “Piano”, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l’obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità: (…) c) promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo (…)».

Ci accorgiamo che questo testo comincia ad essere meno generico e che anch’esso rimanda ad altri due documenti: il Piano d’azione straordinario[1] che viene emanato dal Ministero (e quindi è un documento nazionale) e la Nuova Programmazione che è un atto dell’Unione Europea.
Prendiamo in considerazione il Piano d’azione. Il punto 5.2 recita: “ Educazione - Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica. Nell’ambito delle “Indicazioni nazionali” per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, per i licei, per gli istituti tecnici e professionali, il Governo provvederà dunque ad elaborare un documento di indirizzo che solleciti tutte le istituzioni scolastiche autonome ad una riflessione e ad un approfondimento dei temi legati all’identità di genere e alla prevenzione della discriminazione di genere, fornendo, al contempo, un quadro di riferimento nell’elaborazione del proprio curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l’Asse di intervento “Educazione” (Vd. Allegato B)”.
Il citato Allegato B continua rimandano spesso alla Convenzione di Istanbul[2] (che è un documento del Consiglio d’Europa sulla prevenzione della violenza sulle donne e della violenza domestica) ed all’articolo 5 comma 2, Decreto Legge 14.08.2013 n°93 di cui abbiamo accennato prima. Per poi passare ad  enunciare gli: “obiettivi da perseguire” che “dovranno prevedere la rivalutazione dei saperi di genere per combattere stereotipi e pregiudizi; la valorizzazione delle differenze per prevenire fenomeni di violenza sessuale, aggressività e bullismo; il riconoscimento del valore dell’identità di genere per rafforzare l’autostima (…).  Nel contesto delle azioni riferite al sistema educativo e scolastico, sarà avviata una apposita riflessione sull’uso del linguaggio nei libri di testo e sui possibili stereotipi discriminatori che ne possono derivare”.
Riguardo a questo brano è interessante sottolineare come venga nominata la necessità di combattere gli stereotipi, di valorizzare le differenze e di riconoscere il valore dell’identità di genere ed il tutto al fine di rafforzare l’autostima…
A noi sembra che il compito di rafforzare “l’autostima personale” non sia un impegno sostenibile dallo Stato e né un onere che lo Stato dovrebbe assumersi quasi in veste paternalistica. Allo stesso tempo, riteniamo che il metodo imposto da questa norma sia al contrario il modo più semplice di travolgere e rifiutare le differenze che naturalmente sussistono tra uomo e donna, appianandoli sotto la maschera informe della consapevolezza di genere.
Infine l’ultimo e rilevante documento è la programmazione UE in vigore (Regolamento UE N. 1381/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma di Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020)[3]. Inoltre, l’attività di “spinta” della Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere presso il Parlamento europeo si è sostanziata anche in una proposta di relazione, che è stata da poco approvata e nella quale si legge:
Sapere, istruzione e media – 61. Invita la Commissione a creare incentivi per una formazione competente all’utilizzo critico dei media negli Stati membri, che metta in discussione gli stereotipi e le strutture tradizionali, nonché a condividere esempi di prassi eccellenti per verificare la presenza di rappresentazioni stereotipate nei materiali didattici sinora utilizzati; invita la Commissione, a tale proposito, a sostenere programmi di sensibilizzazione in merito agli stereotipi, al sessismo e ai ruoli di genere tradizionali nell’istruzione e sui media, nonché a condurre campagne per la promozione di modelli di ruolo femminili e maschili positivi; sottolinea in questo contesto che la lotta al bullismo e ai pregiudizi nei confronti delle persone LGBTI nelle scuole, sia degli studenti, sia dei genitori o degli insegnanti, deve figurare tra gli sforzi dell’UE per combattere gli stereotipi di genere; sottolinea a tale riguardo l’importanza di una formazione pedagogica attenta alle questioni di genere per gli insegnanti, affinché questi ultimi possano trasmettere chiaramente quali sono i benefici derivanti dalla parità e da una società variegata (….).
63. Sottolinea il ruolo determinante svolto dall’istruzione e dall’emancipazione nel combattere gli stereotipi di genere e nel porre fine alle discriminazioni basate sul genere, nonché l’impatto positivo sia per le donne sia per la società e l’economia in generale; sottolinea l’estrema importanza di inculcare tali valori fin dalla tenera età e di condurre campagne di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e a livello dei media, sottolineando il ruolo degli uomini nella promozione della parità, nell’equa suddivisione delle responsabilità familiari e nel conseguimento di un giusto equilibrio tra vita lavorativa e vita privata (…). 64. Sottolinea che la parità di genere dovrebbe essere un criterio da rispettare in tutti i programmi culturali, di istruzione e di ricerca, finanziati dall’UE e chiede alla Commissione di inserire un settore specifico della ricerca di genere nell’ambito del programma Orizzonte 2020 (….). 67. Chiede alla Commissione di coadiuvare gli Stati membri nella creazione di cattedre per gli studi di genere e la ricerca femminista”.
Punti da rilevare:

  • Anche queste formulazioni normative sono oltremodo generiche e permettono di includere qualunque tipo di azione per il perseguimento dei fini che si pone, qualsiasi mezzo quindi purché sia coperto dall’etichetta “antidiscriminazione[4]
  • Le parole che ricorrono più di frequente sono combattere: mettere in discussione tramite il ruolo che l’istruzione ed i media hanno nella nostra società. La cosa più impressionante è che il testo arriva addirittura a sottolineare: “l’estrema importanza di inculcare tali valori fin dalla tenera età”. Questo fa paura, è esattamente la vera natura del metodo usato per decostruire, smantellare, distruggere le fondamenta più profonde della nostra società.

Infine siccome avevamo detto di fare un controllo sistematico, controlliamo anche cosa succede da qualche altra parte nel nostro paese per capire il fine reale ed il senso del comma 16 della legge sulla “Buona Scuola”.
Ora l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) è stato creato, con l’art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 per “la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso
Tuttavia ora le sue competenze si sono ampliate e di fatto esso utilizza i fondi nazionali per attuare strategie riguardanti l’omofobia e la transfobia, che nulla hanno a che fare con i suoi scopi istituzionali, tanto da aver messo a punto una “Strategia Nazionale LGBT italiana”, e da avere emesso “Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT”. Così discriminando di fatto non solo la maggioranza ma anche alcune categorie che veramente necessitano di protezione come quelle, solo per farne un esempio, dei portatori di handicap.
Come ci ricorda Monica Boccardi nel suo bell’articolo, gli esempi di queste politiche cominciano già farsi strada nella realtà e nella quotidianità delle nostre vite. Ne sono esempi chiari i fatti avvenuti “in quelle scuole […] dove programmi di lotta alle discriminazioni, al bullismo e al cyberbullismo, e così via, si sono trasformati in qualcosa di totalmente differente, incentrandosi quasi esclusivamente ora sulla “decostruzione” dell’identità di genere personale attribuita all’influenza deleteria della società e dell’educazione tradizionale (vedi il gioco del rispetto a Trieste), ora sulla demolizione del concetto di famiglia, accompagnato dalla narrazione di nascite da utero in affitto, spacciate per “atti d’amore” (vedi i libri sulle famiglie arcobaleno introdotti in molti asili), ora, infine, su informazioni di educazione sessuale che definire discutibili è dir poco, dato che non potevano definirsi tali (vedi il progetto W l’Amore in Emilia Romagna)”.
***
Riprendiamo le fila della nostra analisi:
Per far si che chiunque si sappia divincolare nell’universo poliedrico delle norme che regolano queste tematiche tutti abbiamo i tre strumenti di interpretazione che fin qui abbiamo utilizzato:

  1. interpretazione letterale (essere ben attenti alle parole delle norme di cui ci occupiamo, capire a cosa si riferiscono in particolare)
  2. interpretazione sistematica (andare a vedere i rimandi che le norme operano e vedere come certi temi vengono trattati in più disposizioni normative differenti per capire meglio il senso che il legislatore da alle parole che usa)
  3. interpretazione teleologica (capire cioè il fine che il legislatore vuole perseguire con un certo dettato normativo. Questo ultimo livello di analisi si può effettuare ottenendo un certo grado di affidabilità solamente dopo aver effettuato i due precedenti step di analisi.)

Nel nostro caso abbiamo visto che il tenore letterale della legge sulla “Buona Scuola” è essenzialmente ambiguo perché i termini sono molto generali e non viene specificato, se non per rimando ad altre norme altrettanto vaghe, come si realizzerebbero i “principi di non discriminazione” che il comma 16 enuncia. In secondo luogo si deve dire che dal testo di questo comma emerge chiaramente che lo scopo della norma non è perseguire fini di non discriminazione o di rispetto del prossimo, ma semplicemente sensibilizzare la società sul contenuto di documenti normativi nazionali (come il Piano d’azione straordinario) ed internazionali (come la Programmazione e la Convenzione di Instanbul).

Dall’interpretazione sistematica abbiamo visto che i termini che nel comma 16 diventano meno vaghi negli altri atti normativi che abbiamo esaminato e che questi fanno esplicito riferimento al rinnegamento delle categorie e delle strutture sociali tradizionali per rieducare fin dalla più tenera età i bambini alle “non categorie” LGBT. Appare chiarissimo, dall’esame congiunto di tutti i testi normativi che mezzo essenziale di questo gioco perverso sarà l’istruzione ed i social-media.

Con l’interpretazione teleologica possiamo facilmente desumere che, il comma 16 ha il solo fine di introdurre e far accettare ai consociati quanto previsto dalla normativa a cui rimanda. In sostanza l’ideologia Gender ed il rifiuto della divisione dei ruoli sessuali di appartenenza. Il fine è quindi rieducare, sotto i dettami europei, la nostra società.

Ne sono esempi chiari: la deviazione del ruolo dell’UNAR, i finanziamenti agli atenei per l’istituzione di cattedre che si occupino di Gender e quanto avviene già nelle aule delle nostre scuole.

sabato 31 gennaio 2015

La laicità dello Stato
(parte 2)

di Giacomo Samek Lodovici



Giacomo Samek Lodovici ha conseguito il dottorato di ricerca ed è assegnista di ricerca presso la cattedra di Filosofia morale all'Università Cattolica di Milano. Collabora a varie riviste, scientifiche e divulgative, come "Annuario di etica", "Rivista di filosofia neoscolastica", "Il Timone", "Studi cattolici".

5) Norme valide solo per i credenti, perché accessibili solo a chi ha la fede, che incentivano le azioni moralmente positive (non obbligatorie) per il credente («prega spesso», «vai spesso a messa», «fai spesso il digiuno», ecc).
6) Norme valide per chiunque, perché accessibili con il ragionamento, che incentivano alcune azioni moralmente positive (non obbligatorie) per chiunque («fai volontariato», «consola chi è afflitto», «vai a trovare i malati», ecc.).
Ebbene, in un regime di «sana laicità» lo Stato:
– deve vietare solo le azioni del quarto tipo, perciò devono essere reati solo le azioni che ricadono sotto le norme corrispondenti (cfr. Tommaso d’Aquino, S. Th., I-II, q. 96, a. 2).
È vero che tali norme del quarto tipo che lo Stato deve emanare sono anche norme morali cristiane. Ma tale coincidenza non è la conseguenza di una mera traduzione delle norme religiose in leggi dello Stato. Piuttosto, queste norme devono essere recepite dallo Stato non già perché sono cristiane, bensì solo perché sono accessibili a chiunque con il ragionamento (infatti sono norme della legge morale naturale) e perché le azioni da esse vietate danneggiano significativamente il prossimo.
Invece, lo Stato non deve vietare con la legge le azioni che ricadono sotto le norme del primo tipo, sotto le norme del secondo tipo (su questo punto la controversia è attualissima, cfr. dibattito sull’eutanasia di chi la richiede; personalmente ritengo giusto sia vietare la collaborazione ad un suicidio, sia – tranne in un caso – impedire ad un uomo di suicidarsi, ma non il divieto legale del suicidio, che pur è un atto gravemente e sempre malvagio; la questione richiederebbe molte spiegazioni, prevedo che qualche lettore potrà essere in disaccordo, e la mia opinione è ovviamente opinabile: l’ho motivata almeno parzialmente nell’articolo citato in bibliografia) e del terzo tipo.
Queste azioni, pur essendo moralmente sbagliate, devono essere tollerate, per almeno due motivi:
1. Le azioni che ricadono sotto le norme del primo, secondo e terzo tipo non devono essere vietate perché la libertà è un grandissimo bene da tutelare, anche a costo di tollerare (che non vuol dire approvare) che l’uomo ne faccia, talvolta, anche un uso moralmente sbagliato.
2. Le azioni che ricadono sotto le norme del primo tipo non devono essere vietate perché l’accettazione di queste norme richiede una previa adesione alla fede;
– deve incentivare, beninteso non coercitivamente, alcune delle azioni positive del primo e del quinto tipo, cioè quelle che promuovono, mantengono o consolidano la religiosità del credente.
Ciò può sembrare in contraddizione con la laicità, ma non lo è, per due motivi:
1. La libertà è un diritto umano innato che dunque lo Stato deve non già istituire, bensì riconoscere, che esso deve non già tollerare, bensì promuovere come valore in sé, come fa per altre espressioni di libertà (culturale, di associazione politica, ecc.).
2. Lo Stato ricava un notevolissimo beneficio sociale dalle iniziative morali, caritative, solidaristiche che i credenti intraprendono sulla scorta di motivazioni religiose.
Dunque, se è vero che uno Stato sanamente laico non deve assumere alcuna connotazione religiosa, «non per questo è motivato all’indifferenza nei confronti delle realtà religiose, bensì è tenuto al riconoscimento da dare all’esercizio concreto della libertà religiosa e alle sue espressioni storiche, anche nella forma del sostegno alle opere che le tradizioni religiose compiono con vantaggio del bene comune» (Francesco Botturi, Secolarizzazione e laicità, in Donati 2008, p. 319, cfr. la bibliografia citata il mese scorso).
– deve incentivare, ma non coercitivamente, alcune azioni del sesto tipo, per il loro beneficio sociale.

Gli interventi pubblici della Chiesa
Pertanto la Chiesa deve intervenire nel dibattito pubblico:
– per approvare-promuovere le leggi coercitive che rispettano le norme morali del quarto tipo (per esempio la legge che vieta il furto e quella che vieta l’omicidio);
– per disapprovare le leggi che consentono la trasgressione delle norme del quarto tipo (per esempio la legge che consente l’aborto);
– per disapprovare le leggi che comandano azioni del primo tipo (per esempio una legge che comandi di non andare a messa), azioni del secondo tipo (una legge che comandi di suicidarsi), azioni del terzo tipo (una legge che comandi di non fare beneficenza) ed azioni del quarto tipo (una legge che comandi di uccidere certe persone, per esempio gli ebrei e i non comunisti);
– per approvare leggi-provvedimenti non coercitivi incentivanti le azioni positive del primo e del quinto tipo;
– per approvare leggi-provvedimenti non coercitivi incentivanti le azioni del sesto tipo.

giovedì 29 gennaio 2015

La laicità dello Stato
(parte 1)

di Giacomo Samek Lodovici

Giacomo Samek Lodovici ha conseguito il dottorato di ricerca ed è assegnista di ricerca presso la cattedra di Filosofia morale all'Università Cattolica di Milano. Collabora a varie riviste, scientifiche e divulgative, come "Annuario di etica", "Rivista di filosofia neoscolastica", "Il Timone", "Studi cattolici".


Il concetto di laico/laicità ha assunto molteplici accezioni, talvolta viene impiegato per dire cose opposte o quasi, talvolta viene usato come un’arma per silenziare la Chiesa ed i cattolici e per relegare la religione nel privato.
Non potendo ricostruire i vari significati che ha assunto questo termine, ci limitiamo a considerarne solo alcuni.

ORIGINE DEI TERMINI E CONCEZIONI ERRONEE

Laico come non credente
Ad esempio, molti usano il termine laico per designare il non credente.
Ma questa sinonimia tra laico e non credente stravolge la storia del significato del termine. Infatti, la sua etimologia è il termine greco laos, che vuol dire popolo: già in s. Pietro (1 Pt, 2,9), ancorché non si trovi il termine “laico” è però già presente il concetto, che designa una condizione all’interno della Chiesa, quella dell’appartenente al popolo dei battezzati e dei credenti; il termine “laico” viene impiegato poco dopo da Papa Clemente I, che lo circoscrive rispetto a s. Pietro, designando colui che fa parte del popolo dei battezzati e dei credenti, ma che non ha conseguito alcuna partecipazione all’ordine sacro e non ha emesso i voti.
Alle origini dell’era cristiana, dunque, il laico è tutt’altro che il non credente.

Laico come persona razionale
Ancora, molti stabiliscono una sinonimia tra laico – nuovamente inteso come non credente – e persona razionale, ritenendo che il credente non usi la ragione. Ma anche questa sinonimia è sbagliata, per due motivi.
1. Il credente usa la ragione anche quando fa un atto di fede, perché la fede e la ragione non sono due distinte facoltà dell’uomo. Infatti, può sembrare strano, ma anche l’atto di fede è un atto della ragione, precisamente un atto della ragione credente, è un’attività conoscitiva della ragione: in effetti, affermare «io credo a ciò che tu mi dici» vuol dire «io considero vero ciò che tu mi dici». Ora, è la ragione, in sinergia con la volontà, che considera vera (dà il suo assenso) un’affermazione. In altri termini, io compio un atto di fede quando la mia ragione considera vera una cosa che qualcuno mi ha detto: un mio amico, un libro, un giornale, la Chiesa, ecc.
Così, si può distinguere un atto di conoscenza della ragione credente ed un atto di conoscenza della ragione filosofante. Compio un atto di ragionamento filosofico quando con la mia ragione acquisisco direttamente una conoscenza senza ricorrere a qualcun altro; compio un atto di fede quando con la mia ragione acquisisco vera, quando conosco e ritengo vera un’affermazione affidandomi a qualcun altro che la pronuncia.
2. La Chiesa interviene nel dibattito pubblico non già con argomenti confessionali che scaturiscono dalla Rivelazione, bensì proprio con argomenti razionali (per esempio, la Chiesa biasima le leggi abortiste sulla base di argomentazioni razionali), che dunque si sottopongono al dibattito critico. E la Chiesa chiede anche ai credenti di intervenire a loro volta nel dibattito pubblico facendo leva non già su argomenti confessionali, bensì su argomenti razionali. Quando invece la Chiesa si esprime con argomenti confessionali lo fa rivolgendosi solo ai credenti e non chiede, né a loro né allo Stato, di adottare certe iniziative o leggi sulla base di tali argomenti.
Insomma, si può anche usare l’espressione “argomenti-ragionamenti laici” come sinonimo di “argomenti-ragionamenti razionali”, ma a patto di non attribuire simultaneamente l’irrazionalità ai credenti.

Laicità come neutralità etica dello Stato
È poi erronea la rivendicazione di una laicità dello Stato che equivalga alla sua neutralità etica, perché la neutralità morale è impossibile: già solo se lo Stato vieta il furto, la tortura e l’omicidio, lo fa sulla base di una qualche concezione etica, per la quale queste pratiche sono dei mali morali.
Qualcuno può ribattere che lo Stato le vieta perché sono dannose, non perché sono dei mali morali. Tuttavia, perché non dobbiamo danneggiare gli altri? A che titolo lo Stato ce lo impedisce? Non li dobbiamo danneggiare se e perché danneggiarli è malvagio. Infatti, ci sono diversi casi in cui gli uomini si danneggiano senza malvagità e perciò con il beneplacito della legge: se un padre punisce un figlio gli fa a volte del male fisico, ma non un male morale (purché la punizione sia giusta e proporzionata) e perciò lo Stato non glielo impedisce. E, similmente, un manager che licenzia un impiegato lo danneggia con il beneplacito della legge perché l’atto del licenziamento (se è giusto) non è un male morale.

Laicità come scetticismo/relativismo
Talvolta, ancora, per laicità qualcuno intende una posizione di scetticismo e/o relativismo (soprattutto in etica), perlomeno nella sfera pubblica: afferma cioè che la verità è inconoscibile/inesistente, con ciò cadendo nell’autocontraddizione, perché con ciò stesso egli afferma la conoscibilità ed esistenza di una verità (quella secondo cui «la verità è inconoscibile/inesistente»; il che non significa che l’uomo possa conoscere tutta la verità: può coglierne solo alcuni aspetti).

UNA CORRETTA E «SANA» LAICITÁ

Piuttosto, la Chiesa cattolica promuove oggigiorno una concezione di laicità intesa come distinzione tra religione e politica, tra Chiesa e Stato.
Distinzione non significa opposizione e conflitto (come vorrebbe il laicismo), non implica il silenziamento (laicista) della religione da parte della politica: del resto, riducendo al silenzio la Chiesa si realizza una violazione del diritto alla libertà di espressione, che vale per tutti (purché non venga fatta apologia di reato) e quindi deve valere anche per la Chiesa, che deve dunque poter esprimere il suo pensiero. Tra l’altro, essa ha duemila anni di esperienza e di insegnamenti accumulati da proporre, quindi varrebbe la pena ascoltarla in modo approfondito (dubitando delle ricostruzioni giornalistiche e leggendo direttamente quanto propone).
Distinzione tra religione e politica vuol dire che:
1. i chierici non devono (salvo casi particolari) essere politici (come nelle teocrazie);
2. le norme religiose non devono tradursi in leggi dello Stato (come nelle teocrazie).
Ebbene, la laicità così intesa l’ha proposta in nuce già il vangelo: «rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio» (Lc 20,25).
Norme morali, norme religiose e leggi dello Stato
Precisiamo adesso il discorso sul rapporto tra le norme morali, le norme religiose e le leggi dello Stato. A tale riguardo possiamo distinguere (almeno) sei tipi di norme morali, correlate a sei tipi di azioni.
1) Norme valide solo per i credenti, perché accessibili solo a chi ha la fede, che vietano le azioni moralmente negative solo per i credenti («non trascurare la preghiera», «non saltare la messa domenicale», «non saltare il digiuno l’ultimo venerdì di quaresima», ecc.).
2) Norme valide per chiunque, perché accessibili con il ragionamento, che vietano le azioni moralmente negative con cui il soggetto agente non danneggia il prossimo («non compiere atti di gola», «non essere pigro»,«non suicidarti»), almeno non in modo diretto (in realtà in modo indiretto qualsiasi azione incide sugli altri e quindi danneggia/favorisce il loro bene).
3) Norme valide per chiunque, perché accessibili con il ragionamento, che vietano le azioni moralmente negative con cui il soggetto danneggia il prossimo in modo lieve («non essere avaro, quantunque tu possieda legittimamente i tuoi beni», «non dire menzogne, nemmeno quelle che danneggiano poco o per nulla gli altri», ecc.).
4) Norme valide per chiunque, perché accessibili con il ragionamento, che vietano le azioni moralmente negative che danneggiano il prossimo in modo significativo («non dire menzogne che danneggiano significativamente gli altri», «non rubare», «non torturare», «non uccidere», ecc). Queste ultime norme coincidono con le norme primarie della legge naturale.